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Consiglio regionale
Come citato nell'articolo 16 dello Statuto, in ogni regione è costituito un Consiglio regionale, il quale sarà responsabile di tutte le attività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci della Regione stessa.
Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.
L’elezione del Consiglio regionale avverrà in sede di Assemblea regionale appositamente convocata e su proposta fatta da una Commissione elettorale votata dall’Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea.
L’elezione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l’approvazione della maggioranza.
I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
