Domande frequenti
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Aventi diritto
secondo il Regolamento applicativo essi sono:
- il coniuge, sempre, anche se non a carico
- il convivente, equiparato al coniuge, che coabita sotto lo stesso tetto con il socio, anche se di pari sesso, purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato e legati tra loro da vincolo affettivo
- i figli dal 30° giorno al compimento del 25° anno di età se a carico fiscale
- i figli permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito, sempre
- i minori fino al compimento del 18° anno di età affidati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria alle stesse condizioni dei figli
- (limitatamente ai sottoscrittori della forma di assistenza aggiuntiva Tutela Figli) i figli nel periodo intercorrente tra il compimento del 25° anno di età e fino al 35° (termine anno solare) purché a carico fiscale e residenti sotto lo stesso tetto del socio
Carenza
è il periodo che intercorre tra la data d'iscrizione e la data d'inizio della copertura dei sussidi. Varia dai 30 ai 730 giorni, in relazione ai sussidi di riferimento e alle condizioni richieste. Il periodo dei 30 giorni è riferito a sussidi richiesti a causa d'infortunio. La carenza parte dal primo giorno del mese successivo al pagamento della prima quota sociale.
Collegio dei Provibiri
è l'organo interno alla Società a cui il socio si può rivolgere in ultima istanza per dirimere controversie con la Società. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è obbligatorio ed esclusivo prima di procedere ad una qualsiasi azione giudiziaria che il socio voglia intentare alla Società. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti scelti anche tra persone estranee alla Società. È eletto insieme al suo presidente dall'Assemblea nazionale ordinaria. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Collegio dei Sindaci
è l'organo collegiale della Società col compito di controllo della regolarità dell'attività economica societaria, nel rispetto delle norme di legge. Può in qualsiasi momento verificare i libri contabili. I Sindaci possono essere scelti anche tra non soci. È eletto dall'Assemblea nazionale ordinaria ed è composto da un numero di membri stabilito dallo Statuto, di cui alcuni effettivi e altri supplenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Consiglio di Amministrazione
è l'organo collegiale della Società, rappresentativo a livello nazionale. E' composto da un numero di consiglieri tra un numero minimo e un massimo determinato dallo Statuto sociale in vigore. Ha ampi poteri per quanto riguarda la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione dei compiti riservati all'Assemblea nazionale. Il Consiglio di Amministrazione è eletto tra un elenco di soci proposto da una Commissione elettorale eletta dall'Assemblea ordinaria stessa tra i soci ordinari iscritti da almeno sei mesi ed in regola con i pagamenti e tiene conto anche delle autocandidature. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Consiglio Regionale
Come citato nell'articolo 16 dello Statuto, in ogni regione è costituito un Consiglio Regionale, il quale sarà responsabile di tutte le attività sociali di fronte al Consiglio di Amministrazione e ai soci della regione stessa.
Il numero dei componenti del Consiglio Regionale verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.
L’elezione del Consiglio Regionale avverrà in sede di Assemblea regionale appositamente convocata e su proposta fatta da una Commissione elettorale votata dall’Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea.
L’elezione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l’approvazione della maggioranza.
I componenti del Consiglio Regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Forme di assistenza
rappresentano le condizioni stabilite dalla Società per aver diritto, a fronte della corresponsione di un contributo associativo stabilito, agli aiuti economici e sociali decisi dalla Società. Possono essere di due tipi: forme di assistenza base e aggiuntive. Possono prevedere condizioni diverse per quanto riguarda età di adesione, contributi associativi, aiuti da ricevere.
Moduli
sono i documenti predisposti dalla Società per il disbrigo delle varie attività attinenti il rapporto con i soci.
Organi della Società
Come citato dall'articolo 10 dello Statuto, sono Organi della Società sono:
a) l’Assemblea dei soci nelle sue articolazioni nazionali e regionali;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Consiglio Regionale dei soci;
f) la Conferenza delle Regioni;
g) le Macro Aree;
h) il Collegio dei Probiviri.
Presidio Territoriale
è il luogo fisico di rappresentanza della Mutua sul territorio. È ubicato di norma nelle realtà significative dove c''è un numero adeguato di soci e dove è prevista una reale potenzialità di sviluppo. A capo c'è un Responsabile di presidio che coordina l'attività in stretta collaborazione con il Consiglio Regionale. Oltre alla gestione dei soci esistenti, il Presidio Territoriale ha il compito di promuovere sul territorio e nelle realtà lavorative le attività della Mutua e la ricerca di nuovi soci. Gli indirizzi sono reperibili sul giornale sociale e su questo sito.
Recesso
E' l'atto con cui il socio interrompe il proprio rapporto con la Società. E' esclusiva facoltà del socio interrompere questo rapporto, comunicandolo nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento applicativo, fermo restando che la Società verifica entro sessanta giorni dal ricevimento della revoca la sussistenza dei motivi che, a norma di legge e dello Statuto, legittimano il recesso.
La Società da parte sua può interrompere il rapporto con il socio quando si prefigura un comportamento scorretto e lesivo da parte di questi nei suoi confronti.
Socio
secondo la Treccani è chi partecipa insieme con altri a una qualsiasi impresa, dividendone i rischi e gli utili. Nelle Società di mutuo soccorso sono tutti gli aderenti alla Società che versando la quota sociale condividono le attività e le finalità della Società secondo le norme contenute nello Statuto sociale approvato dall'Assemblea dei soci.
Sussidio
è l'aiuto in denaro che viene dato al socio quando intervengono le condizioni richieste dalla forma di assistenza di appartenenza.